IMU
L’IMU è un tributo comunale sugli immobili destinato a finanziare le spese correnti
IMU – Comodato d'uso gratuito
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni all’IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito.
E’ prevista una sola forma di comodato gratuito con i seguenti requisiti:
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il comodante/soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
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se possiede due immobili, devono essere nello stesso comune, di cui uno obbligatoriamente è l’abitazione principale per il proprietario (comodante) e l’altro l’abitazione in cui risiede chi lo occupa (comodatario);
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il comodato è possibile solo tra genitori/figli. Sono esclusi comodati al di fuori del primo grado in linea retta;
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non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato ma deve essere registrato apposito atto presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla sottoscrizione;
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sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);
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non è possibile effettuare due comodati nello stesso comune.
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale, ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria, con base imponibile ridotta del 50%.
Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la suddetta riduzione potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.
Si ritiene che la definizione di "immobile" sia da intendersi come unità abitativa + pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
Per chi avesse già un contratto di comodato stipulato e registrato precedentemente, che rispetta le condizioni sopra indicate, bisogna fare solo la dichiarazione al Comune.
Chi deve pagare l'IMU
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Su quali immobili si paga l’IMU
L’IMU si applica sull’abitazione principale di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa. L’IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., e negozi, uffici, capannoni ed aree fabbricabili.
Ai fini IMU per usufruire delle “agevolazioni per abitazione principale”, occorre avere la residenza e la dimora nell’appartamento acquistato. Fino a quando non si prende la residenza, l’appartamento acquistato è considerato “seconda casa” ai fini IMU.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipo-catastali) per usufruire delle “agevolazioni prima casa” (pagamento delle imposte in misura ridotta), occorre prendere la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Quando si paga
Scadenza ACCONTO: 16 giugno 2017. Scadenza SALDO: 16 dicembre 2017.
Scadenza versamento in UNICA SOLUZIONE: 16 giugno 2017.
Come si paga
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune. L’IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta oppure con home-banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.
Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
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altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
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immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
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aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna.
Il codice ente identificativo del Comune di Vermezzo da inserire nel modello F24 è L768
Come si calcola
L’IMU si calcola sulla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) dell’immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale (reddito dominicale, valore venale) si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.
Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.)
Le rendite catastali sono rimaste invariate, i moltiplicatori sono uguali a quelli del 2014 ad eccezione della categoria D (escluso D/5). Il moltiplicatore è un numero fissato dalla legge per calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.
Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
Categorie catastali, moltiplicatore
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A (da 1 a 9) abitazioni, moltiplicatore.: 160
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A/10 uffici, moltiplicatore.: 80
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B uffici pubblici, caserme, moltiplicatore.: 140
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C/1 negozi, moltiplicatore.: 55
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C/2 cantine, sottotetti, depositi, moltiplicatore.: 160
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C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani, moltiplicatore.: 140
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C/6 box, moltiplicatore.: 160
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C/7 tettoie, moltiplicatore.: 160
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D capannoni, cinema, teatri, alberghi, moltiplicatore.: 65
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D/5 banche, moltiplicatore.: 80
Formula per calcolare l’IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell’immobile).
Se l’importo annuale dell’IMU è uguale o inferiore a € 5,00 (anche arrotondato per eccesso) non si deve pagare nulla e non occorre presentare il modello F24. I versamenti dell’imposta devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Calcolo della base imponibile per le aree fabbricabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari: ogni anno il Comune può, con una apposita delibera, determinare i valori delle aree fabbricabili in base alla destinazione urbanistica e alla zona.
Come si calcola la quota dello Stato
Solo gli immobili classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) verseranno una quota allo Stato, pari al 50% dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base, pari al 7,6 per mille.
Cosa si intende per abitazione principale
E’ l’unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica.
Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
Anziani/disabili ricoverati in modo permanente
E’ l’unità immobiliare di proprietà/usufrutto di anziani/disabili ricoverati, in modo permanente, in un istituto, purché la stessa risulti non locata.
Separazione/divorzio
Ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Cosa si intende per pertinenza
E’ l’unità immobiliare, al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).
Riduzioni ed agevolazioni
L’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Si tratta di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità e/o l’inabitabilità devono essere accertati dall’ufficio tecnico comunale a spese del cittadino o in alternativa, lo stesso cittadino può fare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.
Per poter usufruire della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno di ogni anno.
Ravvedimento operoso
E’ possibile pagare l’IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.
Dichiarazione IMU
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2016, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30/06/2017. Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione delle istruzioni IMU prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU). La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.
Come presentarla
Compilate il modello del Ministero e presentatelo al Comune in cui si trova il vostro immobile. Se avete immobili in diversi Comuni, oppure il vostro immobile occupa territori di diversi Comuni, dovete presentare la dichiarazione a tutti i Comuni coinvolti. Se volete, potete compilare la dichiarazione IMU on line e poi stamparla
Per presentare la dichiarazione è possibile:
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spedirla con raccomandata senza ricevuta di ritorno (indicando sulla busta "Dichiarazione IMU anno....") a Comune di Vermezzo - Ufficio Tributi – Piazza Comunale 4 - 20080 Vermezzo (MI)
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consegnarla a mano a: Ufficio Protocollo, Piazza Comunale, 4
nei giorni e negli orari di apertura -
inviarla via PEC dalla propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione sull’IMU, è possibile inviare un’e-mail all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.